Trascrizione Regolamento europeo n. 1169/2011
Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011, che ha modificato sostanzialmente la normativa finora in vigore sulle informazioni alimentari che devono essere fornite ai consumatori, compresi i requisiti e le informazioni sugli allergeni che l'etichettatura deve contenere.
Il regolamento disciplina l'aspetto dei prodotti alimentari e le informazioni che devono riportare, come le istruzioni obbligatorie sugli allergeni, le modalità di etichettatura dei prodotti non confezionati, le informazioni che devono essere contenute nell'etichettatura degli alimenti composti da ingredienti che possono provocare intolleranze o allergie in persone sensibili, nonché tutte le informazioni aggiuntive che l'ente desidera riportare volontariamente.
Scopo e ambito di applicazione:
- Questo regolamento tiene conto delle differenze tra la percezione dei consumatori e le loro reali esigenze di informazione, ponendo le basi per quanto riguarda le informazioni sugli alimenti, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.
- Determina i requisiti, le responsabilità e i principi generali da seguire per la gestione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, in particolare le modalità di svolgimento e le informazioni che devono essere contenute nell'etichettatura dei prodotti.
- Si applica a tutti gli operatori delle aziende di trasformazione alimentare che lavorano in qualsiasi fase del processo di manipolazione e produzione e il cui ruolo nell'azienda è in qualche modo legato alle informazioni fornite ai consumatori.
- Inoltre, si applicherà a tutti i prodotti alimentari destinati ai consumatori, compresi quelli inviati alle collettività e quelli inviati per la fornitura alle collettività.
Aspetti importanti del regolamento: qualsiasi coadiuvante tecnologico o ingrediente derivato da una sostanza che può causare reazioni allergiche o intolleranze ai consumatori dovrà:
- essere indicati nell'elenco degli ingredienti, indicando chiaramente il nome della sostanza allergenica.
- Deve essere utilizzato un carattere che permetta di evidenziare il nome della sostanza allergenica, in modo che possa essere facilmente differenziato dagli altri ingredienti del prodotto.
- Il seguente formato "contiene + il nome della sostanza" deve essere utilizzato per indicare la presenza di sostanze allergeniche nei prodotti in cui non esiste un elenco degli ingredienti.
- L'etichettatura del prodotto non deve informare sulle sostanze allergeniche contenute, nel caso in cui il nome del prodotto menzioni già chiaramente la sostanza allergenica.
- L'elenco delle sostanze o degli alimenti che possono causare intolleranze o reazioni allergiche sarà periodicamente rivisto e aggiornato dalla Commissione europea.
- Le modalità di applicazione dell'indicazione volontaria "può contenere" saranno stabilite dalla Commissione Europea.
Sui prodotti non preimballati è inoltre obb
reglamento europeo n 1169 2011