Trascrizione Aspetti della direttiva 2009/39/CE
La Direttiva 2009/39/CE stabilisce all'articolo 11 che i produttori di alimenti che immettono per la prima volta un prodotto sul mercato, o gli importatori nel caso di un prodotto fabbricato in un Paese terzo, devono notificare alle autorità dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, nel caso di alimenti destinati a consumatori con particolari caratteristiche dietetiche, e in particolare quelli che sono stati formulati, trasformati o preparati per persone intolleranti al glutine, e che sono commercializzati con le diciture "senza glutine" o "con pochissimo glutine".
Il produttore o l'importatore, la volta successiva che lo stesso prodotto viene venduto in un altro Stato membro, deve fornire alle autorità competenti di questo Stato esattamente le stesse informazioni notifi
direttiva 2009 39ce