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Articolo 36.3 [A) Etichettatura volontaria [“può contenere”)

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Trascrizione Articolo 36.3 [A) Etichettatura volontaria [“può contenere”)


L'articolo 36 regola le informazioni volontarie aggiuntive fornite dai produttori di alimenti attraverso l'etichettatura "può contenere", utilizzata per segnalare la possibile presenza di una sostanza o di un prodotto che può causare allergie o intolleranze ai consumatori.

Il paragrafo fa riferimento ai requisiti che si applicano alle informazioni volontarie sugli alimenti e alle misure di attuazione che la Commissione europea deve adottare per applicare tali requisiti.

Paragrafo 36.2: specifica i requisiti generali che devono essere rispettati dalle informazioni volontarie sugli alimenti:

Come indicato nell'articolo 7, tali informazioni non devono indurre in errore i consumatori.Non devono essere ambigue o fuorvianti per i consumatori.Devono essere basate su dati scientifici pertinenti, a seconda dei casi.

Paragrafo 36.3: stabilisce che per promuovere e facilitare l'attuazione dei requisiti che devono essere soddisfatti dalle informazioni volontarie sull'etichettatura "può contenere", la Commissione europea adotta le misure o gli atti di esecuzione necessari. La Commissione adotta misure di attuazione per applicare i requisiti descritti nel paragrafo 36.2 alle informazioni volontarie sugli alimenti riportate di seguito:

Informazioni sulla presenza accidentale di sostanze o prodotti negli alimenti che possono causare reazioni allergiche o intolleranze nei consumatori.

Informazioni sugli alimenti adatti ai vegani o ai vegetariani. Si può prendere in considerazione la possibilità di visualizzare informazioni sulle assunzioni di riferimento o sulle quantità di nutrienti da consumare, rivolte a uno o più settori della popolazione.

In generale, l'industria alimentare sostiene l'iniziativa di realizzare una guida europea per la corretta applicazione dell'etichettatura "può contenere".

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti hanno la precedenza su quelle volontarie e pertanto le informazioni volontarie non devono essere visualizzate nello spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

L'articolo 36 regola le informazioni volontarie aggiuntive fornite dai produttori di alimenti attraverso l'etichettatura "può contenere", utilizzata per informare sulla pos


articolo etichettatura volontaria puo contenere

Trascrizione Articolo 36.3 [A) Etichettatura volontaria [“può contenere”)



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