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Articolo 21 Etichettatura delle sostanze allergeniche

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Trascrizione Articolo 21 Etichettatura delle sostanze allergeniche


L'articolo 21 è l'articolo principale per la gestione dell'etichettatura di sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze ed è strutturato in due sezioni:

Paragrafo 21.1: indica come deve essere presentata l'etichettatura di determinate sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Le dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le norme adottate all'articolo 44, paragrafo 2, devono essere conformi ai seguenti requisiti:

  • Adottando le misure e i requisiti descritti nelle sottosezioni seguenti, gli operatori del settore alimentare indicano sul prodotto le sostanze presenti che possono provocare allergie o intolleranze nei consumatori.
  • Per quanto riguarda le modalità di espressione e presentazione sui prodotti non confezionati delle sostanze allergeniche che devono essere menzionate, gli Stati membri adottano misure interne che prevalgono sulle norme di cui all'articolo 21.
  • Tali sostanze allergeniche devono essere indicate nell'elenco degli ingredienti secondo le regole stabilite all'articolo 18.1 e il nome della sostanza o del prodotto deve essere chiaramente indicato in conformità all'Allegato II.
  • Secondo l'Allegato II del Regolamento europeo, gli ingredienti, i prodotti o i derivati di sostanze che causano allergie o intolleranze devono essere chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto, facendo riferimento al nome della sostanza così come appare nel suddetto Allegato. Questa misura non modifica quanto precedentemente stabilito nella Direttiva 2000/13/CE.
  • I nomi delle sostanze o dei prodotti contenuti nell'Allegato ii devono essere evidenziati nella composizione tipografica in modo da poterli distinguere chiaramente dalle altre sostanze presenti nell'elenco degli ingredienti, ad esempio attraverso il tipo di carattere, lo stile o il colore dello sfondo.
  • L'uso del carattere "grassetto" è un modo molto efficace per evidenziare la sostanza allergenica rispetto alle altre sostanze dell'elenco degli ingredienti.
  • Per motivi tecnici, gli operatori possono utilizzare altri modi o mezzi per evidenziare le sostanze allergeniche da menzionare, oltre a quanto specificato nella disposizione relativa al tipo di carattere, allo stile, ecc.
  • La descrizione delle indicazioni di cui all'articolo 9.1, lettera c), deve includere la parola "contiene" + il nome della sostanza allergenica elencata nell'allegato ii, nei casi in cui non vi sia un elenco degli ingredienti del prodotto, come ad esempio sulle bottiglie di vetro riutilizzabili che hanno marcature permanenti e non richiedono l'etichettatura.
  • Per ogni ingrediente e coadiuvante tecnologico, le informazioni sulla sua composizione devono essere indicate sull'etichetta del prodotto, se derivato da un'unica sostanza o prodotto allergenico come elencato nell'Allegato II.

In questo caso l'operatore può, per ogni ingrediente o coadiuvante tecnologico presente nel prodotto alimentare e derivato da una sostanza allergenica che provoca reazioni allergiche o intolleranze, fare riferimento alla sostanza allergenica più volte o scegliere una forma di presentazione che indichi che gli ingredienti o i coadiuvanti tecnologici sono derivati da un'unica sostanza allergenica.

L'operatore non è obbligato a etichettare le sostanze o i prodotti che causano allergie o intolleranze, quando il nome dell'alimento fa chiaramente riferimento al nome della sostanza, come ad esempio la farina di frumento, il paté di tonno, le bevande di soia aromatizzate alla fragola (se la lecitina di soia è utilizzata nell'aromatizzazione) o i prodotti lattiero-caseari come yogurt, formaggio, ecc.Inoltre, se il nome dell'ingrediente si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'etichettatura della sostanza o del prodotto in questione non è obbligatoria. Come stabilito dagli articoli 9.1 (a) e 17, la denominaz


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