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Articolo 44 Etichettatura degli allergeni negli alimenti non confezionati

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Trascrizione Articolo 44 Etichettatura degli allergeni negli alimenti non confezionati


L'articolo 44 stabilisce le misure da adottare a livello nazionale per l'etichettatura dei prodotti non confezionati.

Paragrafo 1: per gli alimenti venduti ai consumatori finali e alle collettività in forma non confezionata, o per gli alimenti che, su richiesta del cliente, sono confezionati sul posto, o che sono confezionati per la vendita immediata, si stabilisce quanto segue:

  • I riferimenti o le indicazioni di etichettatura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sono obbligatori.
  • A meno che gli Stati membri non adottino misure nazionali che impongano alcune, tutte o parte di esse, le altre indicazioni elencate negli articoli 9 e 10 non devono essere indicate sull'etichetta dei prodotti.

Per quanto riguarda l'etichettatura degli allergeni, l'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), è molto importante in quanto stabilisce che le informazioni sulle sostanze allergeniche contenute negli alimenti non confezionati devono essere


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